Prima esistevano due tipi di certificati: il certificato di agibilità che era destinato per le costruzioni ad uso non abitativo ( es. locali commerciali, box, etc…) e il certificato di abitabilità che era invece destinato per quelle ad uso abitativo.
Erano dei documenti che comprovavano l’esistenza di alcuni standard igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa in vigore.
Nel 2016 le due certificazioni sono state unificate sotto un unico documento, che prende il nome di certificato di agibilità e viene redatto in alcuni casi:
Bisogna capire la differenza tra la mancanza del certificato di agibilità e la mancanza dell’agibilità sostanziale.
Si tratta di due aspetti distinti, il primo formale e il secondo sostanziale, perché se la presenza del certificato di agibilità conferma l’esistenza dell’agibilità dell’immobile per un determinato uso, la mancanza del certificato non comporta necessariamente l’assenza di agibilità, è spesso collegata esclusivamente ad aspetti burocratici.
E’ pertanto fondamentale essere a conoscenza se l’immobile che stiamo vendendo o comprando sia agibile al di là della presenza del certificato in se stesso.
L’ordinamento giuridico non prevede che l’assenza del certificato porti all’annullamento dell’atto.
Se stai vendendo casa e l’hai acquistata dopo l’entrata in vigore del Testo Unico, nel 2001, il problema non sussiste perché dovresti avere questo documento.
Se invece l’hai acquistata precedentemente, la mancanza del certificato è dovuto al fatto che all’epoca non era obbligatorio, ed oggi, anche se fosse fatta richiesta, la legge 380/2001 esclude addirittura il rilascio del certificato di agibilità da parte delle Amministrazioni comunali qualora si tratti di vecchie costruzioni per le quali non siano stati compiuti interventi edilizi dopo l’entrata in vigore della legge citata.
Qualora tu abbia fatto degli interventi dell’elenco prima citato il tecnico che ti ha seguito nella presentazione della richiesta presenterà entro 15 giorni dalla fine dei lavori un’istanza al Comune per la richiesta di agibilità, l’ASL di competenza potrebbe fare un’ispezione ed entro 30 giorni e darne esito al Comune.
Con il Decreto del Fare è possibile presentare la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) presentata dal direttore dei lavori o da un tecnico incaricato, che si prende la responsabilità di quanto dichiarato, entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori. Entro 180 giorni dalla data in cui è pervenuto il deposito dell’agibilità, il Comune, tramite la ASL, dispone le ispezioni, al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni, ogni comune stabilisce un eventuale silenzio- assenso.
Nel caso in cui ne fossi semplicemente sprovvisto, puoi recarti in Comune e richiedere una copia conforme del documento in questione.
Pensare di vendere casa senza l’appoggio di un’agenzia immobiliare potrebbe portarti a non poche difficoltà, oltre a dover dividere fra la tua vita privata, il lavoro, la famiglia, e trovare il tempo per le visite, è possibile incappare in qualche blocco burocratico o trovare persone non realmente interessate o che non hanno alla fine la disponibilità di procedere.
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